Le tensioni sui protocolli di videosorveglianza si intensificano con le recenti pronunce dei Giudici di merito e i provvedimenti del Garante della Privacy. In particolare, un'ordinanza-ingiunzione registrata al n. 20 del 27 Gennaio 2022 ha portato a sanzionare il titolare di un impianto di videosorveglianza per non aver rispettato due fondamentali presupposti di liceità: l'informativa e l'angolo di visuale delle telecamere.
Il Garante ha chiarito che l'installazione di telecamere è legittima solo per proteggere interessi legittimi, limitando le riprese alle aree di pertinenza. Anche in caso di estensione della videosorveglianza, devono essere adottate misure per evitare il rilevamento di dati al di fuori delle aree autorizzate.
Questa posizione contrasta con una recente sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha stabilito che l'installazione di telecamere su aree condominiali non viola i diritti fondamentali se mira a garantire la sicurezza senza ledere la privacy di terzi.
Per evitare sanzioni o azioni risarcitorie, è fondamentale dimostrare un legittimo interesse preminente per l'installazione di telecamere, fornendo prove documentali della corretta valutazione dei rischi e del rispetto della privacy altrui. L'accountability, ovvero la responsabilità del trattamento dei dati, richiede una valutazione attenta e ponderata, nel rispetto del principio di minimizzazione del dato.
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